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sabato 31 agosto 2013

DIPENDENTI SI O NO? E QUANTO MI COSTA?


Ogni locale, bar, disco, pub o ristorante che sia, ha bisogno di dipendenti.
Almeno uno. 
Non illudetevi che la cosiddetta "gestione familiare" sia una gran buona idea, sia dal punto di vista economico che di qualità della vita.


Un recentissimo sondaggio condotto da STUDIOPIGI tra 500 locali pubblici italiani, situati in quasi tutta la penisola (190 al nord, 127 al centro ed il rimanente al sud, Sicilia compresa), ha evidenziato come nell'82 percento dei casi, lavorare alternandosi al/alla proprio/a partner distrugga fisicamente e nella vita affettiva, e molto spesso, non da neanche quella piccola gratificazione economica in cui si sperava. E allora servono persone che ci diano una mano. Con i loro costi di cui dobbiamo tener conto.

In questo post proveremo a capire quanto guadagna il dipendente di un locale e, sopratutto, quanto costa al proprietario.Escludiamo subito le figure meno diffuse come quelle di bartender (spesso liberi professionisti) o manager, quadri e chef, concentrandoci su baristi, camerieri di sala o aiuto cucina.
Di questa figura vediamo che la paga base è di 917€,a cui si aggiunge la cosiddetta contingenza, un meccanismo che esisteva fino agli '90 di adeguamento all'inflazione diventato ormai, di fatto, una paga base a sua volta. questi valori si sommano per dare il totale lordo della busta paga di 1508e mensili. A questi di sommano glioneri previdenziali INPS e INAIL (come si vede circa il 30% del totale lordo) a esso si aggiunge infine, oltre a voci secondarie, l'accantonamento di fine rapporto, di fatto la liquidazione, una cifra che andrà pagata, naturalmente, solo alla fine del rapporto di lavoro.
Il totale di queste voci da quindi una paga annua di 30.042€sopratutto una paga oraria di 18,82€, quella che ci interessa di più perché sarà la cifra per cui dovremo andare a moltiplicare il monte ore, cioè, come vediamo sempre nei corsi di gestione, il numero di ore di lavoro dipendente di cui il nostro locale ha bisogno per andare avanti

PARLIAMO DI NAMING

La scelta del nome per il bar è uno degli aspetti fondamentali per la riconoscibilità e ilsuccesso di un locale, tanto che il naming o brand naming è una disciplina vera e propria ed esistono diverse società, come lo STUDIOPIGI, che si occupano proprio della creazione di nomi di prodotti, servizi e aziende.
Il naming è appunto quell’insieme di attività e decisioni volte alla definizione del nome del marchio, e coinvolge diverse discipline come il marketing, la semiotica e il diritto.
Il nome è comunicazione, è promozione per il bar; il suo obiettivo non è quello di spiegare l’attività ma di valorizzarla, identificarla, farla ricordare e differenziarla dalla concorrenza.
Nella scelta del nome occorre tener ben presenti alcuni aspetti importanti da evitare:
  • parole troppo lunghe;
  • parole difficili da ricordare;
  • parole straniere difficili da pronunciare.
Altri aspetti da considerare:
  • originalità della parola;
  • coerenza con l’attività;
  • grammatica ed ortografia.
Occorre chiedersi: “cosa vogliamo che il cliente immagini quando pronuncerà il nome del nostro bar?” “Quale immagine deve evocare?”
Nomi che contengono suoni duri e secchi, come per esempio Zip, King, Mixer, Spidy, evocano forzaenergia, decisione, comunicano rapidità e leggerezza e richiamano figure spigolose.
Nomi invece che hanno sonorità più tonde, come per esempio Plaza, Fantasy, Avenue, comunicano maggior calmarilassatezzadolcezza e richiamano a figure più arrotondate.
È importante studiare il suono della parola che si intende utilizzare come Brand Name, in quanto deve essere coerente con la nostra offerta commerciale. L’impatto fonetico è molto importante.
Una tecnica di sicuro aiuto nella scelta del nome è sicuramente il brainstorming, un metodo che, in questo caso, consiste nel mettere allo stesso tavolo un gruppo di persone di fronte alla scelta del nome e lasciare spazio alla discussione creativa, al fine di trovare soluzioni originali tra cui scegliere la migliore.
Un locale di successo capitalizzerà sul nome scelto gli investimenti in comunicazione e pubblicità fatti negli anni e il nome sarà ricordato e diventerà garanzia di professionalità e qualità.
Qualche idea?

PEPPER, SUGAR, CLIPPER,HOT CAFE', RED CAFE', KAILUA, MIU'MIU',TAXI STOP,SOLE MIO,BLUE BAR,PAUSA CAFE',ROYALE,PAGO PAGO,MEZZA LUNA,CLASSIC,CONTESSA,ALOHA,MOCACCINO,CAFE' DREAM,WALL STREET,PEPPER,MOZART,ROSSINI,KIKKI,MAKKARONI,SPECIAL CAFE',G8,DOLCE VITA,DARK COFEE.
E ancora:
B & B, BYE BYE, COCO-NUTS,Jack & ROSE,PINK FIZZ,RED VELVET,SWEET FLOWER,SUGAR-SUGAR,SAILOR-MOON,LADY-OSCAR,MILA&SHIRO,TOURQUOISE-BAY,SUN-LADY,TECHNO-SPHERE,BOLD-FACE,CLUB-STRIPE,NIMA E CORE- MIUMIU- MILANO LOUNGE BAR- DESIGN BAR- LOUNGE DESIGN BAR- NEW YORK- PRIMA CLASSE- FIRST BAR- BAR..aonda- I LIKE- MIKU' - KAFE' BOULEVARD- MOKACCINO - SUGAR KAFE'- TAXI STOP-AL 19 DI EVENEU STREET -INTERNO 19
  
Quindi, libero spazio alla fantasia, con l'aiuto di un professionista serio!
Alla prossima....

martedì 27 agosto 2013

IL RISARCIMENTO PER DANNI DA BUCA STRADALE NON SEGNALATA


Una buca in mezzo alla strada, un tombino rialzato, un cassonetto che nasconde la visuale a un incrocio e l'incidente – in auto o in moto – è presto fatto. In tutti questi casi il responsabile è il Comune, ovvero il soggetto che ha in custodia le strade, al quale potete chiedere il risarcimento del danno subìto. 
A ribadirlo è una recente sentenza del tribunale civile di Roma al quale si era rivolta l'Unione nazionale Consumatori a tutela di un cittadino che, proprio a causa di una buca profonda 20 centimetri in una strada nel centro di Roma, era caduto dal motorino che stava guidando. Il tribunale ha riconosciuto il Comune responsabile del danno subìto dal motociclista in base all'articolo 2051 del Codice civile (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), condannandolo al risarcimento dei danni. 

Comune sempre responsabile. "Il Comune – ha spiegato Massimiliano Dona, Segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori – è considerato 'custode' della strada e in quanto tale oggettivamente responsabile del danno creato all’utente dalla strada stessa. Ne deriva una conseguenza vantaggiosissima per il danneggiato che, per vedersi accordare un risarcimento, dovrà provare solo il danno fisico subìto e che esso si è verificato a causa della cattiva manutenzione della strada". 







In questa circostanza specifica il Comune di Roma rimborserà il danno ma si farà risarcire dell'impresa che aveva in appalto la manutenzione ordinaria e la sorveglianza di quel tratto di strada e, quindi, anche la responsabilità per i danni derivanti da omessa custodia. Ma in generale la Corte di Cassazione ha riconosciuto, con sentenza del 19 febbraio 2013, che anche quando il Comune affida la manutenzione di una strada ad una ditta esterna non può comunque considerarsi del tutto esentato dalla sorveglianza e dal controllo. Tale dovere, infatti, rimane sempre in capo alla Pubblica amministrazione anche in caso di lavori di manutenzione affidati a terzi e, quindi, anche in caso di cantieri aperti. 


SE IL CASSONETTO DISTURBA. 
Il Comune può essere chiamato a rispondere anche per un cassonetto posizionato male. E' quello che è successo a Messina, dove uno scontro tra due auto a un incrocio è stato causato proprio dalla scarsa visibilità del conducente fermo allo stop che, per riuscire a vedere oltre il cassonetto, ha dovuto avanzare ed è stato travolto da un'auto. Il Giudice di pace, davanti al quale l'automobilista è stato assistito dalla Confconsumatori, ha condannato il Comune di Messina e il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti al risarcimento del danno. 


Ma come dobbiamo comportarci in caso d'incidente?
 “Sempre più spesso – commenta il C.T. Pietro Giaquinto, titolare di STUDIOPIGI, che si è recentemente occupato del caso (grave) di un centauro in provincia di Verona - ci si trova a fare i conti con il problema degli incidenti causati dalla pessima manutenzione delle strade urbane, soprattutto nelle grandi città, e così non c’è pace per pedoni, automobilisti e, soprattutto, per i conducenti di moto e scooter, sicuramente i più esposti al rischio di procurarsi serie lesioni fisiche in caso di sinistro”. Il C.T. suggerisce quindi la procedura migliore da seguire subito dopo un incidente per poter poi presentare il conto al Comune: 
  • chiedere subito l'intervento della Polizia Municipale (la più attiva in questi casi), della Polizia o dei Carabinieri per verbalizzare subito la presenza di una buca, la strada sconnessa o altre circostanze legate ad una cattiva manutenzione dell'asfalto e che hanno provocato l'incidente;
  • fotografare il luogo prima che il Comune faccia riparare il danno;
  • coinvolgere se possibile testimoni che hanno assistito all'incidente;
  • in caso di lesioni andare sempre al pronto soccorso.
  • rivolgersi immediatamente ad un professionista dell'Infortunistica Stradale

SE LA BUCA E' COLMA D'ACQUA:
È invece esclusa la responsabilità del Comune per gli incidenti provocati da buche di modeste dimensioni quando la pioggia abbia reso colma d’acqua la buca.
La Cassazione Civile ha recentemente respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un cittadino per i danni da questi subiti a seguito della caduta su una buca posta sul marciapiede.
Per ottenere il risarcimento da parte della pubblica amministrazione, devono ricorrere alcune condizioni:
1) l’utente della strada non deve aver contribuito al verificarsi del fatto dannoso;
2) la buca deve presentare i requisiti della cosiddetta insidia o trabocchetto, consistenti in una situazione di pericolo occulto per il danneggiato.
L’insidia è caratterizzata, secondo la giurisprudenza, da un elemento oggettivo, la “non visibilità” della buca (come nel caso in cui la buca sia nascosta dalle foglie), e da un elemento soggettivo, la “non prevedibilità” della situazione (la presenza di cartello di pericolo per strada dissestata dovrebbe, ad esempio, portare a escludere tale condizione).
La prova della sussistenza di questi due requisiti spetta al danneggiato che voglia ottenere il risarcimento del danno.
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione, data la pioggia e le ridottissime dimensioni della buca, ha ritenuto insussistenti gli elementi della non visibilità e della non prevedibilità.
La circostanza che il manto stradale sia coperto di acqua esige, infatti, una cautela del pedone maggiore rispetto a quella richiesta in condizioni ordinarie. Questa circostanza, insieme alle ridotte dimensioni della buca, esonera, pertanto, la pubblica amministrazione da ogni responsabilità 
Di avviso contrario è, tuttavia, una sentenza del gennaio scorso, in materia di responsabilità del Comune per il danno provocato a un cittadino, caduto anch’egli a causa di una buca sul marciapiede. In tale occasione la Cassazione ha ritenuto sussistente il danno da custodia stradale. Secondo la Suprema Corte, la P.A., sulla quale incomba il potere di custodia della strada, è sempre responsabile per l’incidente causato da un’imperfezione nel manto stradale, salvo che fornisca la prova di non aver potuto fare nulla per impedire il danno. L’ente può essere, quindi, esonerato da responsabilità solo se il vizio (buca, crepa ecc.) si determini improvvisamente. La prova in questo caso spetta alla pubblica amministrazione interessata.



QUINDI:

In caso di danno causato da una buca sul manto stradale è sempre opportuno accertare le condizioni della strada e l’esistenza dell’insidia o trabocchetto che ha provocato la caduta, richiedendo possibilmente l’intervento immediato della Polizia municipale per verbalizzare le condizioni del sinistro.
È importante scattare alcune foto della buca e individuare eventuali testimoni che abbiano assistito alla caduta.
Bisogna sempre accertarsi di quale sia l’ente proprietario della strada.
È infine consigliabile di recarsi al Pronto Soccorso nel caso in cui la caduta abbia comportato ferite e conservare l’eventuale referto medico, oltre alla documentazione rilasciata dalla Polizia municipale.
Il rispetto di questi semplici accorgimenti potrebbe rilevarsi utile per ottenere il risarcimento del danno dall’Ente.

Ovviamente è fondamentale in questi casi affidarsi ad un valido professionista, perciò contatta il nostro Studio, anche per una consulenza gratuita!

Info: studiopigi@yahoo.it


lunedì 26 agosto 2013

IL COLORE, L'ARCHITETTURA E GLI ARREDI PER IL TUO LOCALE

Può apparire scontato e banale, ma uno dei passi fondamentali nella ricerca del successo di un esercizio pubblico è la scelta del colore delle pareti, in pratica, a mio avviso, l'anima stessa del locale, la sua essenza.
Ed è, assieme all'animazione ed alla promozione, uno dei cavalli di battaglia della filosofia STUDIOPIGI.
La scienza ci insegna che il colore non è altro che un’elaborazione visiva generata dai segnali nervosi che i fotorecettori della retina inviano al cervello. La percezione visiva è quindi a tutti gli effetti creata dal nostro cervello e, come tale, è capace di provocare risposte emotive ed atteggiamenti psicologici diversi. Lo studio di questo fenomeno, che a molto a che vedere con la neurofisiologia, prende il nome di “psicologia del colore”.

Il colore è una sensazione che viene recepita dal cervello e che ha quindi effetti sul nostro organismo e soprattutto sul nostro atteggiamento psicologico.
La nostra “tavolozza cromatica personale” dipende cioè dal nostro modo di percepire i colori esterni e da quali concetti emozionali gli associamo inconsciamente, sia sulla base del nostro vissuto personale, sia sulla base del contesto culturale in cui viviamo che ci influenza più o meno indirettamente.
Alcuni esempi?

In linea di massima, i colori caldi (giallo,arancione, rosso) sono stimolanti e positivi, ma anche irruenti e decisi. Il grigio, il nero, il marrone e il bianco sono colori eleganti ma passivi:  freddi e distaccati, vengono spesso associati a sensazioni e situazioni negative o spiacevoli. I colori tenui, come le tonalità pastello, sono rassicuranti e ispirano fiducia. Stessa cosa per il verde e l’azzurro.

Su questi concetti si basa anche la cromoterapia, disciplina interessante e controversa che poggia le sue fondamenta su principi analoghi a quelli che condizionano l’individuo nella scelta del colore degli abiti da indossare sulla base di un determinato stato d’animo.

Secondo la cromoterapia, i colori aiuterebbero il corpo e la psiche a ritrovare un loro equilibrio, e avrebbero effetti fisici e psichici in grado di stimolare il corpo e di guarirlo addirittura da alcune patologie.

In sintesi, appurato che le emozioni hanno molto a che vedere con la vendita di un prodotto, è indiscusso che è anche possibile indirizzare, attraverso l’uso di elementi visivi, la volontà di acquisto di un cliente verso un certo prodotto piuttosto che un altro.

Per esempio, il rosso e l’arancione sono conosciuti come intensi colori emozionali, che stimolano l’aumento del battito cardiaco e del respiro. Inoltre – questa forse non è cosa molto nota- questi colori, applicati nel settore alimentare, incoraggiano i consumatori a mangiare di più e più velocemente.
Una specie di stimolatori emozionali dell’appetito.

 I colori analizzati di seguito hanno lo stesso significato concettuale nella maggior parte delle culture:
  • Rosso: Il colore che l’occhio umano percepisce più rapidamente, anche se recenti ricerche dimostrano che le persone piu giovani e gli anziani hanno difficoltà a percepirlo. Il rosso rappresenta l’energia, la velocità, il  pericolo,  l’ eccitazione, la forza, il sesso.
  • Blu: Il colore preferito dagli europei, soprattutto da quelli di sesso maschile. Il blu rappresenta la sicurezza, la responsabilità, la fiducia.
  • Giallo: Caldo e stimolante come il sole, è il colore dei sentimenti positivi e della  felicità; questo colore è particolarmente amato dai piu’ giovani. Puo’ anche essere associato all’idea del tradimento e della gelosia.
  • Arancione: Un colore caldo e ricco di energia, ottimo per incoraggiare il consumatore all’acquisto.
  • Verde: Colore fresco associato alla natura, alla luminosità e alla speranza. Per alcune persone può assumere la valenza di malattia e superstizione.
  • Viola: E’ un colore spesso associato alla religione, ma è anche considerato un colore regale ed elegante. Inconsciamente viene associato alla spiritualità ed alla dignità.
  • Rosa: Morbido e delicato è usato come simbolo di amore e dolcezza. Attenzione, però: un utilizzo eccessivo di questo colore può essere considerato infantile.
  • Bianco: Purezza, pulizia. In Asia il bianco è legato alla morte.
  • Nero: Può essere  sofisticato, elegante o misterioso, ma simboleggia anche la morte e l’occulto. Comunque, se utilizzato in modo corretto (come spesso è utilizzato nei prodotti di lusso), specialmente in combinazione con l’oro, può creare un effetto molto esclusivo e chic.
  • Oro e Argento: Colori prestigiosi e regali. Tendono ad essere associati ai beni costosi.
Prima di sbizzarrirci con i colori, quindi, è consigliabile dare un’occhiata ai significati reconditi che essi possono trasmettere al nostro target.
Non esistono i colori giusti, come non ne esistono di sbagliati. Esistono, invece, i colori adatti che ovviamente variano sulla base del progetto su cui stiamo lavorando.

Per trovare questi colori possiamo avvalerci di ottimi strumenti tecnici ma soprattutto dobbiamo basarci sull’istinto e sul buon gusto.
Tanto per intenderci, se per un asilo nido posso permettermi colori pastello o fosforescenti e l’utilizzo del giallo e dell’arancione, per un ristorante sofisticato o un bar esclusivo opterò per colori più soft.

Tieni conto del fatto che i principali elementi che influenzano le prime sensazioni dei frequentatori di un locale in generale, sono proprio il colore e l’abbinamento cromatico. E se non volete far letteralmente fuggire a gambe levate i potenziali clienti dovete evitare alcuni accostamenti di colore .
Al bando dunque luoghi stereotipati, il ripetersi di pareti bianche, tavoli anonimi, tovagliati spenti, camerieri in solita camicia bianca. I bar e le pizzerie oggi possono smettere di essere simili fra loro e diventare luoghi di atmosfera, dove giocare con l’originalità del gusto personale e il design di oggetti di arredo. Piccoli accorgimenti a volte bastano a dare un "allure" differente.

Molti locali già propongono, grazie alla sinergia fra desideri del proprietario e suggerimenti dell’architetto, format particolari che trasformano il vecchio bar o la vecchia pizzeria in un ambiente differente e nuovo. Non vi sto proponendo, in questo articolo, di tradire necessariamente l’immagine tradizionale della pizzeria per un look moderno e futuristico: classico e innovativo sono due poli tra cui scegliere in libertà, ma certo è che il design oggi mette a disposizione così tante soluzioni che anche il format “tradizionale” può rinnovarsi di colori e fantasia, fondersi in un'armonia fino a qualche anno fa impensabile

Qualche esempio 
Per ispirarsi ad nuovo look è possibile spaziare fra diversi locali per trarre suggerimenti da rielaborare nel proprio locale. Bar, ristoranti e altre pizzerie possono avere un look che ci piace, indicare un accostamento di colori, di tovagliati e posate, che ci piacerebbe avere nel nostro. Proporre idee d’arredo. Una fonte di ispirazione possono essere anche i locali all’estero, pensati da grandi designer: il libro di Philip Jodidio “Architecture Now! Restaurants & Bars”, ad esempio, raccoglie immagini e descrizioni di moltissimi locali nel mondo da cui “copiare” una sensazione, un dettaglio, un abbinamento di colori. Con pochi dettagli sostituibili, come i bicchieri, le posate o le tovaglie per un ristorante o una pizzeria, inoltre, è possibile trasformare il locale in base alle stagioni o agli eventi (estate, inverno, Natale, San Valentino…). Si pensi alla sala di Fauchon, a Pechino, firmata dall’architetto francese Christian Biecher. O al ristorante londinese Alain Ducasse at the Dorchester, firmato da Jouin Manku. In ogni dettaglio le scelte estetiche del locale seguono una originalità sobria. Toni chiari, rosa accennati nei tovaglioli e posate eleganti rendono la tavola raffinata. Torniamo in Italia e prendiamo ad esempio il ristorante pizzeria Grani e Braci di Milano. Qui l’ambiente è morbido, caldo, un perfetto mix fra classico e moderno. Sui tavoli di legno chiaro ci sono semplici tovagliette bianche che richiamano il candore delle sedie. Sempre a Milano un altro locale noto e sempre pieno è Anema e Cozze. Qui sono il bianco e l’azzurro a dare l’atmosfera. Anema e Cozze, infatti, vuol ricordare il mare, la frescura della brezza, tutto richiama la semplicità delle località marittime reinventandola in un look misuratamente elegante. Oltre alle tovaglie, non va mai trascurata la scelta dei bicchieri e delle posate. Le posate «stanno al piatto come l’esatta cottura al cibo» ha affermato il noto chef Gualtiero Marchesi che di recente ha firmato una linea di posate presentate in anteprima al ristorante “Marchesino” di Milano.
La nostra società sta attraversando un cambiamento importante in cui si modificano i paradigmi e i trend: viviamo un’epoca di estetizzazione del quotidiano, dove il design è presente e trasversale in ogni luogo ed in ogni prodotto.
I consumatori, sempre più esigenti, critici e attenti, cercano il nuovo e il bello e le parole d’ordine diventano design, innovazione, ibridazione ed atmosfera. Tutto deve essere in grado di ‘intrattenerci’, di gratificarci, di darci il piacere di essere lì. Tutti i luoghi dove vengono acquistati e consumati cibo o bevande, ma anche altro, devono essere vere e proprie “situazioni”  in grado di rappresentare ed esprimere ciò che sta accadendo al loro interno».
Dall’architettura ai colori, dagli elementi di arredo ai complementi di arredo, tutto è frutto di estetica e funzionalità. Che scegliate la grande trasformazione, o il piccolo rinnovo attraverso “un vestito diverso” da far indossare al locale, il consiglio che posso darvi è di non essere mai troppo uguali nel tempo, di usare un po’ di fantasia e sorprendere così anche l’affezionato cliente, che amerà soddisfare lo sguardo oltre che la il gusto.

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domenica 25 agosto 2013

PARLIAMO DI...VINO. QUELLO "PROIBITO".

Uno degli argomenti che formano oggetto di lunga e piacevole discussione tra quanti amano il vino riguarda la produzione nelle nostre campagne di vini “proibiti”, cioè di vini dei quali è vietata la commercializzazione e, soprattutto il loro uso.
Essi esistono, ma non per la legge, anche se le disposizioni in materia, come vedremo, sono poco chiare. Esistono, certo, ma guai a chiamarli vini ed è assolutamente vietato tenerli in luoghi pubblici, come osterie, enoteche, trattorie, ristoranti e loro cantine.
Eppure sono “vini” piacevoli, li si beve con gioia, avendo alcuni un’inconfondibile dolcezza e un sapore così allettante da piacere anche ai bambini.
Ma sono vietati dalla legge. Anzi, non possono neppure essere chiamati vini. Perché?

La storia

Andiamo un po’ indietro nel tempo e vediamo la storia di questi “vini-non-vini”.
Poco dopo la metà dell’800, e precisamente ad iniziare dal 1858, arrivò accidentalmente in Europa, attraverso la Francia, un afide, cioè un minuscolo insetto parassita della vite, denominato Fillossera (Viteus vitifolii), proveniente dal Nord America, che si diffuse con sorprendente velocità in tutte le zone viticole del Vecchio Continente, dimostrandosi esiziale per le viti.
Il ciclo vitale di questo minuscolo insetto parassita passa attraverso diversi stadi e nell’arco di un’estate si susseguono sei o sette generazioni analoghe di queste femmine senza ali. All’avvicinarsi della stagione fredda, le forme giovanili si rifugiano sulle radici producendovi delle galle, cioè delle escrescenze nelle quali sono depositate le uova di questi afidi.

Verso la fine dell’estate e in autunno alcune di queste gallecole radicicole danno origine a femmine alate che sfuggono dal terreno e volano sulle piante vicine, deponendo uova da cui si svilupperanno gli individui sessuati. A questo punto il ciclo si ripete.
Il problema non fu subito compreso, essendo del tutto nuovo e imprevisto, ma si assistette pressoché impotenti al progressivo diffondersi di questa tragedia che colpì la viticoltura europea e italiana.
In Italia la Fillossera comparve nel 1879, identificata nelle province di Como e di Milano e l’anno dopo fu identificata in Sicilia, nelle viti coltivate nelle province di Caltanisetta e Messina.
Durante il suo progressivo espandersi nella penisola italiana la Fillossera distrusse due milioni di ettari di vigneti.
Le radici della vite europea, a differenza di quella americana, sono infatti sensibili alle punture della Fillossera ed è per questo che una buona parte del patrimonio viticolo italiano andò allora in rovina.
A causa di questo afide, i tessuti radicali subiscono una grave disorganizzazione, aggravata, come abbiamo visto, dai successivi insediamenti di microrganismi patogeni. La pianta deperisce notevolmente e quindi muore.
Il gravissimo problema della Fillossera diede luogo sul finire dell’800 alla promulgazione di tutta una serie di misure contenitive e di lotta, dimostratesi però inefficaci. Il fatto è che si voleva a tutti i costi e a buon diritto conservare le viti che già c’erano e, a questo fine, furono compiuti molti tentativi andati però a vuoto.

Finalmente il problema venne risolto mediante l’innesto della vite europea, produttrice di vini di qualità, su piede cioè su radice di vite americana o di suoi ibridi, resistenti agli attacchi della Fillossera e tale metodo è tuttora di generale applicazione.
Ci vollero però molti anni per trovare questa soluzione, che fu ed è certamente onerosa, poiché richiede la creazione di barbatelle con portainnesti da viti americane e per ottenerne in numero sufficiente per ricreare il patrimonio viticolo che era andato distrutto ci volle del tempo oltre al lavoro di molte persone.

Un tentativo ben riuscito

Compiendo gli studi necessari per capire come risolvere il problema, si era dunque scoperto che le radici delle viti che allignavano oltreoceano, in particolare nel Nord America, non risentivano degli attacchi della Fillossera: erano come vaccinate.

Ma quelle viti erano selvatiche, non appartenevano alla specie “europea” detta anche “vinifera”, ma appartenevano alle specie “labrusca”, “riparia”, “silvestris”, “rupestris”, “berlandieri”, ecc. e producevano grappolini insignificanti, non adatti alla vinificazione, la cui produzione sarebbe stata comunque assolutamente non remunerativa dal punto di vista economico.

Tuttavia, incrociando fra loro due di queste specie selvatiche, o una specie selvatica americana con la vitis vinifera europea e coltivando la pianta ottenuta con adeguati sostegni e regolari potature, come si faceva da sempre con le viti europee, si ottenevano delle viti che producevano dei grappoli che permettevano di produrre un vino ben diverso da quelli tradizionali europei, ma per nulla disprezzabile e, a volte, addirittura molto piacevole.


Il Fragolino
Una di queste nuovissime viti (in verità nuovissima per L’Europa) venne chiamata “Isabella”.

Si tratta di un vitigno nato dall’incrocio, probabilmente spontaneo, della Vitis vinifera per la Vitis Labrusca, quindi da due specie diverse, perciò correttamente chiamato “ibrido”, capace di produrre direttamente, quindi senza innesto di radici americane, come già le vecchie viti europee e perciò definito “produttore diretto”, per cui la definizione tecnica di questo vitigno è “Ibrido Produttore Diretto”.

L’uva ottenuta, a bacca rossa, risultò dolce e così il vino, con un netto e forte sapore di fragola di bosco.
Ecco, appunto, la nostra famosa uva fragola (detta anche Uva americana, Isabella, Raisin de Cassis).

Questa è la più antica vite americana, introdotta in Europa ben prima che sorgesse il problema della Fillossera e ascrivibile alla specie linneana Vitis Labrusca, incrociata con la Vitis vinifera e la sua area di origine è stata individuata nella zona del Lago Ontario. In Francia si hanno le sue prime notizie nel 1820 e in Italia nel 1825, quindi molto prima dell’interesse per gli Ibridi Produttori Diretti, ottenuti solo alla fine dell’800 per contrastare la diffusione della Fillossera e della Peronospora che stavano in quegli anni distruggendo i vigneti in tutto il Vecchio Continente. E proprio l’introduzione di questa vite in Europa sembra sia stata il veicolo che ha trasportato al di qua dell’Atlantico il flagello della Fillossera. All’inizio la diffusione del vitigno Isabella fu molto lento, suscitando un certo interesse per la sua rusticità e la naturale vigoria vegetativa, ma il gusto foxy, cioè selvatico, del vino prodotto non era molto apprezzato. Tuttavia, quando la Fillossera iniziò a dilagare fu giocoforza ricorrere a questo vitigno che non era colpito dal terribile afide, distruttivo delle radici e, conseguentemente, dell’intera pianta.
Il vino che se ne produce, detto Fragolino, ha un particolare aroma di fragola che i francesi chiamano framboisier o cassis e gli anglosassoni foxy (volpino). Questo aroma intenso di fragola di bosco in passato non è stato molto apprezzato, ma da un po’ di tempo il Fragolino sta trovando un numero crescente di estimatori, perché è un vino leggero e molto profumato, dall’originale e caratteristico sapore foxy. Mantenuto adeguatamente dolce risulta molto gradito, soprattutto a fine pasto e fuori pasto, anche ai consumatore non abituati ai consumi alcolici. Attualmente se ne produce ancora in alcune aree italiane e si presenta nelle forme tranquillo e frizzante.
 
 
 
 
 
 

Altro vitigno Ibrido Produttore Diretto, molto resistente agli attacchi della Fillossera,
è il Clinton, anche questo originario degli Stati Uniti d’America, un vitigno che ha preso il nome dalla città di Clinton, nello Iowa. Il Clinton, chiamato anche Clinto, Crinto, Grinton, U Grintu, è stato l’Ibrido Produttore Diretto più noto e più diffuso in area veneto-friulana, e dalle sue uve si ottiene un vino rosso assai piacevole. Un tempo il Clinton era diffuso in varie regioni d'Europa ma attualmente è quasi scomparso e, come abbiamo già ricordato, godette in passato di grande diffusione ed è ancora assai popolare tra i suoi conoscitori. Questo vino ha bassa gradazione alcolica, il che lo rende di difficile conservazione, oltre la primavera dell’anno successivo alla vinificazione ed ha un colore violaceo intenso che lascia una traccia densa nelle bottiglie e nei bicchieri e una macchia particolare nelle tovaglie.
Il Clinton è un incrocio tra la
Vitis labrusca e la Vitis riparia e, una volta vinificato con le tecniche tradizionali, presenta un problema non da poco: si arricchisce di alcool metilico, sostanza che, se assunta in abbondanza – ma bisognerebbe berne ettolitri - provoca danni al nervo ottico e alla retina per le interazioni che provoca al sistema nervoso
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Soffermiamoci un po’ su questo vino, assai diffuso in Italia fino dopo la metà del secolo scorso. Si tratta di un vino aspro, intenso, quasi grezzo e dal colore rosso intensissimo che lascia macchie ovunque lo si versi. È un vino unico, inconfondibile, dal gusto forte e particolare, profumatissimo, di color rosso molto intenso, cupo/violaceo, proverbiale anche per macchiare in modo indelebile la ceramica bianca delle tazze in cui veniva versato. Tecnicamente, in senso stretto, è anche difficile poterlo definire vino: la sua qualità è abbastanza scarsa, la gradazione alcolica molto bassa (6-8° in volume) e la naturale conservabilità non va oltre l’inverno. La massima diffusione di questo vitigno si è avuta nell’ultimo dopoguerra, verso gli anni 50-60 del secolo scorso, poi è andata progressivamente diminuendo, anche se non è scomparso. Tradizionalmente era il vino che si beveva nelle case di campagna in autunno-inverno in attesa che il vino buono (quella ottenuto dalle viti tradizionali) maturasse. Per il suo gusto deciso, fortemente acidulo e molto aromatico, si accompagnava molto bene nelle nostre aree alla frutta secca, alla zucca al forno, alle castagne arrostite, alle patate dolci.
Altro vitigno abbastanza diffuso in passato è il Bacò, un Ibrido Produttore Diretto, ottenuto dall’incrocio di Vitis Vinifera per Vitis Riparia. È originario della Francia, ottenuto probabilmente nei vigneti sperimentali dell’Università di Montpellier e il suo nome, secondo alcuni, si riferirebbe a Bacco, l’antico dio romano del vino. È però vero che il tecnico che ha selezionato questo ibrido si chiamava proprio “Baco” e la varietà ottenuta fu chiamata Baco noir. La storia di questo vitigno, poi, è molto simile a quella del Clinton col quale condivide la zona di tradizionale insediamento e, soprattutto, la bassa qualità del vino.
Tra gli Ibridi Produttori Diretti di prima generazione è uno dei pochi nel quale non è presente la Vitis Labrusca ma la Vitis vinifera europea, i cui caratteri più gentili sono, infatti, ben evidenti, confrontando questo vino con altri ibridi, come Isabella, Clinton, Oberlin, ecc. Abbiamo già ricordato che si tratta di un vino leggero, dal gusto particolare, con fondo dolciastro e di corta vita. Prodotto in piena estate, non regge a lungo le temperature elevate e soprattutto gli sbalzi termici che già a settembre possono essere notevoli. Praticamente, con l’arrivo dell’autunno, il Bacò era già finito e l’ultimo bevuto non lasciava rimpianti.
Altro celebre vitigno ibrido produttore diretto ottenuto incrociando un clone della Vitis Lambrusca x un clone della Vitis riparia è il Noax, conosciuto anche come Fragolino bianco o, più correttamente, Clinton bianco. La pianta è molto simile al Clinton, con tralci esili, numerosi e vigorosi, foglie larghe e molto abbondanti. Anche la qualità di questi vino è abbastanza scadente: bassa gradazione, elevato contenuto di metanolo, forte aroma e sapore foxy (Volpino). Come accennato, è considerato un “fragolino bianco”, possiede una sua piacevolezza e, forse anche perché una vera rarità, è ricercato dagli amatori.

La strana storia dei vini proibiti

Oltre agli Ibridi Produttori Diretti prima ricordati – l’Isabella o Fragolino rosso, il Noax o clinton bianco e il Clinton, furono creati e diffusi anche altri ibridi e cioè l’Oberlin (ibrido tra la Labrusca e la Vinifera), l'Elvira e il Taylor, (ibridi tra la Labrusca e la Riparia), lo York-Madeira (Labrusca x Aestivalis), l'Othello (Labrusca x Riparia x Vinifera), lo Jacquez e l'Herbemont (Aestivalis x Cinere x Vinifera), questi ultimi privi del sapore foxy.
Come ben sappiamo, tutti questi vini sono non sono commerciabili, perché sono “vini non vini”, la legge, infatti, vieta di chiamarli vini, perché solo il succo fermentato del frutto della Vitis vinifera può essere, per la legge, chiamato vino.
Vediamo, allora, perché hanno subito questa condanna.
Il dilagare di questi ibridi produttori diretti, troppo spesso considerati la soluzione nazionale al problema vinicolo al tempo della Fillossera, portarono a una sovrapproduzione di vini scadenti e alla percezione del pericolo che rappresentavano per la qualità del prodotto.
Fu allora che intervenne il legislatore con la legge 23 marzo 1931 n° 376 che vietava, diceva testualmente, "la coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti" salvo che nelle province in cui gli organi ministeriali "ne riconoscano l'utilità" e con modalità da stabilirsi con decreto ministeriale. Tale legge non riguardava tuttavia l'uva fragola, considerata allora non un ibrido ma figlia unicamente della vitis labrusca, ma pochi anni dopo, con la legge 2 aprile 1936 n° 729 venne estesa la norma anche ad essa stabilendo che il divieto si applica "anche alla coltivazione del vitigno Isabella (vitis labrusca) sotto qualunque nome venga qualificata. Tale coltivazione è peraltro ammessa anche fuori dei limiti stabiliti, nei casi nei quali risulti accertato che è fatta solo allo scopo di produzione di uva destinata al consumo diretto".
Per consumo diretto doveva ovviamente intendersi sia il consumo come uva da tavola che la sua vinificazione.Queste norme vennero poi riprodotte nel Testo Unico del Regio Decreto 16 luglio 1936 n° 1634. Le disposizioni appena viste non sono mai state applicate con molta rigidità e sia l'uva fragola che gli altri ibridi produttori diretti hanno continuato ad essere coltivati. Né il Ministero ha mai emanato i decreti che avrebbero dovuto disciplinarne la coltivazione.
Si può quindi concludere che, a parte il divieto teorico della coltivazione e privo di sanzioni (salvo ovviamente quella patrimoniale di non poter chiedere contributi per l'impianto di coltivazioni di uva fragola o di Clinton o di Bacò o di Noax!), nulla impediva all'epoca di coltivare uva fragola, di venderla e di vinificarla.
Si può anche concludere che il legislatore non ha mai inteso vietare il vino di uva fragola per il fatto che esso contiene una percentuale superiore alla media di metanolo, come è invece opinione diffusa tra i profani.
Ma veniamo ora a nostri giorni.
Meno favorevole ancora è la situazione del vino prodotto con queste uve, a partire dal 1965. L'art. 22 DPR 12 febbraio 1965 n° 162, proibiva, senza tanti fronzoli di parole, la vinificazione di uve diverse dalla vitis vinifera; però subito, a seguito delle proteste dei coltivatori, interveniva il legislatore a correggere la legge; così l'art. 1 della legge 6 aprile 1966 n. 207 stabiliva che "sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni e ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla vitis vinifera, eccezion fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi, la cui coltivazione potrà essere consentita con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi…
Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti o i vini che si trovano nella cantina o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti".
Ci vuol poco a comprendere che il legislatore, secondo un uso ben consolidato, non sapeva bene di che cosa stesse parlando e perciò si è rifugiato in una espressione generica (vitigni ibridi) che nulla dice e che demanda tutto a decreti ministeriali che possono concernere sia ibridi produttori diretti, sia ibridi di altro tipo, sia l'uva fragola, di cui non si sa bene se sia o no un ibrido, ma che senz'altro il legislatore voleva salvaguardare, visto che esso era proprio il prodotto principale per cui era stata sollecitata la correzione della legge! La legge però contiene un notevole miglioramento della situazione giuridica del fragolino: mentre la legge del 1936 ne consentiva solo l'uso diretto, tale limitazione è sparita nella legge del 1966 la quale autorizza, alla sola condizione della preventiva autorizzazione, la coltivazione della vitis labrusca, senz'altra limitazione e quindi anche al fine di vinificarla e di porla in commercio.
Da come è formulata la norma (molto male!) si deduce anche che è impossibile ravvisare una sanzione a carico di chi vinifichi uva fragola senza autorizzazione sia che lo faccia per uso proprio sia al fine di porlo in commercio. Non può applicarsi la norma che vieta di porre in commercio vino non proveniente dalla vitis vinifera perché è il legislatore stesso a consentire la vinificazione e la detenzione del relativo prodotto a scopo di commercio; non si può punire la coltivazione senza autorizzazione perché nessuna sanzione è prevista.
Stando alla lettera della legge non parrebbe neppure vietato di chiamare il fragolino "vino", anche se ragioni di cautela (essendo il termine "vino" riservato, come abbiamo visto, al prodotto della vitis vinifera anche in norme comunitarie) consigliano di evitare ciò e di chiamarlo solo "fragolino" o "bevanda a base di uva fragola".
Quindi, a partire dal 1966 l'uva fragola poteva essere coltivata per produrre uva destinata al consumo diretto, non vi è alcuna sanzione per chi vendeva l'uva fragola come uva da tavola, la vinificazione dell'uva fragola è consentita, era consentito porre in commercio il prodotto della vinificazione dell'uva fragola.
A seguito dell'entrata in vigore di normative europea, la situazione giuridica è stata ulteriormente modificata. Il Regolamento n. 822/1987 del 16 marzo 1987 ha fissato l'elenco dei vitigni che possono essere utilizzati per la produzione di prodotti vinosi; in esso si prevede una deroga temporanea per gli incroci interspecifici (ibridi produttori diretti).
Infine il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, all'art. 19, ha stabilito che:"1. Gli Stati membri compilano una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino. Tutte le varietà classificate appartengono alla specie Vitis vinifera o provengono da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere Vitis. La classificazione non può applicarsi alle varietà seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbémont.
2. Nella classificazione gli Stati membri indicano le varietà di viti atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio. Tali varietà appartengono alla specie Vitis vinifera.3. Soltanto le varietà di viti menzionate nella classificazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate nella Comunità per la produzione di vino. La restrizione non si applica alle viti utilizzate a scopo di ricerca ed esperimenti scientifici.
4. Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione devono essere estirpate, tranne nei casi in cui la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori."
Questa disposizione, che ribadisce la possibilità di coltivare la vitis labrusca per il consumo diretto, non avrebbe inciso più di tanto se il legislatore italiano, con la legge 4 novembre 1987 n° 460, che convertiva il D.L. 7-9-1987 n° 370 non avesse stabilito l'obbligo di estirpare le viti proibite, pena la rimozione d'ufficio a spese del coltivatore (art. 4) e non avesse comminato la pena della multa da lire 210.000 per ogni quintale di mosto o vino prodotto con uve diverse da quelle consentite da regolamento europeo del 1987 e detenute a scopo di commercio, posto in vendita o somministrato, pena comunque non inferiore a lire 1.200.000.
La legge si è dimenticata del tutto della coltivazione dell'uva fragola da utilizzare come frutto per la distillazione di acquaviti. Non esiste ragione al mondo di vietare questo impiego ed è evidente che la legislazione, nella sua preoccupazione, ormai superata, di vietare la coltivazione del vitigno andrebbe interamente rivista: se si vuole (o si deve per obblighi comunitari) mantenere il divieto di vinificazione per uso commerciale,si deve però riconoscere che l'uva fragola è un frutto come un'altro che è insensato non coltivare.
Perché tanto accanimento?
La legge non spiega perché il legislatore abbia reiteratamente vietato la coltivazione degli Ibridi Produttori Diretti e il commercio del vino da essi prodotto, ma i documenti del tempo lasciano suggerire alcune ipotesi.
Innanzi tutto si affermava che queste uve non si prestavano a una corretta vinificazione e, per di più, c’era la presenza nelle bucce di sostanze tossiche, che, se assunte in dosi eccessive, portavano a seri disturbi fisici. Il Clinton, ad esempio, ha un valore tannitico molto elevato per cui potrebbe addirittura risultare tossico.
In secondo luogo il lasciare libera diffusione agli Ibridi Produttori Diretti avrebbe danneggiato un serio recupero del patrimonio viticolo storico, con perdite irreparabili per la cultura vitienologica europea ed italiana.
Il bello è che si continua su questa strada, per cui lo stato attuale della questione è il seguente:- È consentito coltivare l'uva fragola in tutto il territorio italiano, ma solo "per il consumo familiare dei viticoltori". L'espressione sembra restrittiva rispetto a quella precedente che vietava solo la produzione a scopo di commercio, ma in realtà è praticamente coincidente: il consumo familiare non esclude ovviamente la possibilità di regalarlo ad estranei alla famiglia.
L'obbligo di estirpazione per i vigneti che superano l'estensione richiesta per destinare l'uva ad un uso familiare, sia pure allargato, concerne solo le viti "per la produzione di vino"; non si applica perciò a coltivazioni destinate a produrre uve da tavola.
È punibile chi mette in commercio vino fragolino prodotto da vitis labrusca. Se poi egli riesce a produrlo in altro modo … sono fatti suoi!
Non è punibile chi distilla l'uva fragola..
Ma perché provarci un buon calice di fragolino, di Noax, di un raro Clinton, quando per intossicare il sangue dovremmo berne, diceva l’illustre Tullio De Rosa, il creatore del moderno Prosecco, almeno un ettolitro al giorno?
Attendiamo ora l’entrata in vigore delle ultime norme europee sui vini, quelle che di fatto aboliscono DOC e DOCG per introdurre le DOP e vedremo come saranno trattati i vitigni diversi dalla Vitis vinifera ed i vini da essi prodotti.
Nell’attesa possiamo goderci, dopo cena, un buon bicchierino di Noax.

sabato 10 agosto 2013

venerdì 9 agosto 2013

L'ATTIVITA' DI UN COLLABORATORE STUDIOPIGI RISANAMENTO GESTIONI

Posto questa breve sintesi in quanto diversi potenziali collaboratori hanno giustamente evidenziato che dal blog non si evince chiaramente quale tipo di attività andrebbero a svolgere.
Compito di ciascun collaboratore è quello di contattare bar/ristoranti/pub/locali notturni che lui sa essere in difficoltà per i più svariati motivi e proporre ai loro titolari il "RISANAMENTO DELLA GESTIONE" secondo una metodologia consolidata che da anni porto avanti.
L'attività che porremo in essere innanzitutto sarà di osservazione sul campo della durata di una settimana, durante la quale evidenzieremo ogni lacuna del locale da risanare. Trascorso tale termine consegneremo al cliente un report conclusivo nel quale verrà evidenziata dettagliatamente ogni problematica evidenziata, sia di carattere strutturale (deficit fisici del locale) sia di carattere del capitale umano (sostituzione o aggiornamento del personale, diverse strategie di marketing ecc..) con i correttivi da apportare, che potranno essere o lasciati alla cura del titolare stesso o presi in carico dallo Studio (collaborano con noi figure di camerieri/baristi/cuochi/bartender/pr/dj/animatori/trici/cubiste/performers di burlesque/giocolieri/cabarettisti/spogliarellisti ed altre figure inerenti la mera logistica quali muratori/pittori/idraulici/arredatori ecc...)
Il collaboratore, individuato il locale, prospetterà al potenziale cliente quanto sopra, facendogli intendere la possibilità di incrementare il cassetto giornaliero e ridurre le spese di gestione seguendo le nostre direttive, anticipandogli i costi della consulenza e preparandolo alla firma del contratto con lo Studio.
Il contratto prevede per il cliente una spesa di 1000 euro, di cui 500 anticipate alla firma dello stesso e 500 alla consegna del report conclusivo. Lei ha un margine di trattativa fino a scendere a complessivi 800 euro (400 prima 400 dopo) da cui inizialmente ricaverà 150 in acconto e 150 alla consegna del report; altre remunerazioni seguiranno se il cliente decide di affidare allo Studio le mosse successive (ricerca personale, rifacimento arredi eccetera).
Dopo almeno 5 clienti acquisiti, proporrò al collaboratore un contratto a tempo indeterminato part time in qualità di Responsabile di Studio e Coordinatrice del gruppo di lavorò che si formerà nella sua zona di competenza.
Questo in estrema sintesi.
Per altri chiarimenti contattatemi direttamente. Attendo vostre conferme.
Pietro STUDIOPIGI

giovedì 8 agosto 2013

BERGAMO BRESCIA LE NUOVE FRONTIERE DI STUDIOPIGI

Sono in corso le selezioni di nuovi collaboratori per i settori Infortunistica Stradale e Risanamento Gestioni nelle province di BRESCIA E BERGAMO.
Estesa anche in tutta Europa la ricerca di giovani e performanti animatrici che movimenteranno le serate e le notti di queste due splendide province.....
Segui ogni evoluzione della ricerca e.....BUON FERRAGOSTO A TUTTI!!!!

IL DECRETO "SVUOTA CARCERI" E' LEGGE - L'ENNESIMA COSA INUTILE DI UN GOVERNO INUTILE


Il decreto svuota carceri è legge. Il testo finale approvato in Senato

Ok alle misure alternative al carcere e nuovo piano di edilizia


carceri
Il decreto svuota carceri è legge dello Stato. Questa mattina il Senato ha approvato in via definitiva il decreto decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. 
La votazione al provvedimento si è conclusa con 195 voti a favore e 57 contrari. Dunque, malgrado le contestazioni – attuate principalmente dagli esponenti della Lega Nord – il provvedimento è stato accolto con largo favore dai banchi di palazzo Madama.
Il testo prevede un allargamento delle misure alternative alla detenzione, in primo luogo nella direzione di lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva al carcere in senso stretto soprattutto verso chi si è macchiato di reati inerenti alcool o sostanze stupefacenti.
Le previsioni del decreto oggi convertito in legge sono quelle di liberare 10mila posti letto entro il 2016. Ma non si tratterà soltanto di un “condono mascherato” come è stato accusato da più parti.
Una sezione molto corposa del decreto, infatti, riguarda anche le nuove misure per la realizzazione di nuove strutture adibite alla reclusione dei detenuti. Molti di questi passaggi verteranno sul Commissario straordinario del governo in tema, il quale non dovrebbe percepire alcuna indennità di carica, ma avrà funzioni di coordinamento e di supervisione sulla sostenibilità e l’avanzamento dei progetti sul piano carceri.
A lui, infatti, spetta programmare gli interventi di edilizia penitenziaria, oltre al miglioramento delle strutture ancora esistenti. Parimenti, potrà darà il suo assenso alla costituzione di fondi immobiliari per ampliare gli spazi letto dei penitenziari italiani.
Sul fronte del lavoro dei detenuti, vengono introdotti benefit per quelle aziende che decideranno di assumere un ex detenuto, fino a un massimo di 700 euro mensili di sgravio.
Infine, cambiano i termini entro cui usufruire dei permessi premio, così come della condizione di semilibertà, che verrà concessa in un’unica occasione ai recidivi. Disciplina identica, del resto, che viene prevista per la pratica degli arresti domiciliari.