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venerdì 27 febbraio 2015

STUDIOPIGI INFORTUNISTICA E RISARCIMENTO DANNI: PARLIAMO DI MALASANITA'.

In questi  ultimi mesi tragici fatti di cronaca ci hanno purtroppo abituati a sentire spesso nominare questa parola - orrenda, termine che ormai adoperiamo anche nel linguaggio comune.
MA COSA SI INTENDE davvero per MALASANITA'?

Il diritto al risarcimento del danno da "malasanità" sorge quando in seguito ad un intervento medico sanitario / clinico (ad es. ricovero ospedaliero, operazione ecc.) operato con imperizia e/o negligenza da una struttura sanitaria / equipe medica o singolo medico la persona sottoposta a quella prestazione sanitaria subisce un aggravamento della propria condizione ovvero una nuova patologia che può provocare invalidità (temporanea o permanente), o, in casi estremi, la morte.

Il soggetto danneggiato (o il suo più prossimo erede) in questi casi può chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ha subito.
Per ottenere il risarcimento la persona danneggiata deve dimostrare il nesso eziologico intercorrente tra la condotta negligente tenuta dal medico rispetto al danno subito, che deve essere per l’appunto conseguenza immediata e diretta dell’errore sanitario, mentre è compito della struttura e/o del medico dare la prova contraria dimostrando che il loro intervento non ha aggravato le condizioni del paziente ovvero non ha cagionato delle nuove patologie.

Tuttavia, prima di intentare una qualsiasi azione risarcitoria è doveroso valutare la sussistenza requisiti di carattere sanitario concernenti l’errore medico in senso stretto, ma anche requisiti di diritto  quali ad esempio eventuali prescrizioni del diritto, documentazione medica, etc.
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In Italia ogni anno, secondo alcuni dati forniti dal Ministero della Salute, si verificano oltre  300.000 morti a causa di errori ospedalieri, ovvero con media giornaliera di circa 90 pazienti pazienti deceduti.

Il 70% degli eventi dannosi in materia è attribuibile a difetti organizzativi e carenze delle strutture, mentre il restante 30% è dovuto a cause umane.

Negli ultimi anni i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno pacificamente sancito che la responsabilità del medico/struttura sanitaria è di tipo contrattuale.

Di conseguenza, chi ritiene di aver subito un danno a seguito di un intervento del medico oggi è tenuto a dimostrare le proprie ragioni facendo riferimento a quelle regole che disciplinano appunto il rapporto contrattuale.

Il diritto a richiedere il risarcimento del danno si prescrive in 10 anni.
Dunque, si ritiene che oggi, per accedere alla migliore tutela risarcitoria, chiunque ritenga esser stato vittima di un errore sanitario avrà necessità di mettersi in contatto con un professionista che potrà fargli ottenere il ristoro dei danni e pregiudizi subiti.
Nell’affrontare queste problematiche STUDIOPIGI procede con una disamina preliminare del caso concreto – assolutamente gratuita per il cliente - che comprende: la ricerca completa di tutti gli elementi necessari a chiarire le modalità dell’evento dannoso attraverso l’approfondito esame della documentazione fornita dal Cliente - cartelle cliniche, certificati etc.,  onde poter ben individuare tutti i soggetti responsabili e procedere, altresì, a una prima quantificazione dei danni.

Tutto ciò avverrà con l’ assistenza necessaria di medici legali e/o specializzati nel settore di pertinenza, onde verificare appunto la sussistenza o meno di una qualche pratica scorretta da parte del sanitario (medico, struttura sanitaria, etc.) che ha negligentemente operato.

In tal modo si potrà individuare la migliore strategia da approntare per far ottenere al Cliente il giusto risarcimento nel più breve tempo.

Dopo detta disamina si valuterà l’opportunità di procedere con eventuali ulteriori visite specialistiche e all’esito, quindi, con la redazione delle richieste risarcitorie nei confronti dei responsabili e/o dei co-obligati in solido. E solo come extrema ratio, falliti cioè tutti i tentativi di ottenere bonariamente il dovuto, si valuteranno querele se necessarie, ed eventuali azioni giudiziali anche di carattere cautelare.

Infine, per completezza, ritengo utile indicare di seguito alcune tra le principali cause della malasanità cagionate dalla presenza dei seguenti fattori:

· negligenze / imperizie / imprudenze da parte di medici ed infermieri, talvolta nel corso di prestazioni (soprattutto diagnostiche) routinarie, senz'altro evitabili alla luce delle conoscenze scientifiche, delle linee guida e dei protocolli in vigore;

· le carenze organizzative delle strutture, che incidono sulla efficienza e sulla salubrità degli ambienti sanitari (cfr. infezioni nosocomiali), oppure sulla ripetizione di errori professionali (si pensi alla maggiore esposizione al rischio di sanitari costretti ad orari di lavoro eccessivamente onerosi); ovvero risparmi sugli accertamenti diagnostici; strumentazione inefficiente od obsoleta; mancanza di formazione dei sanitari; carenza di personale; strutture fatiscenti; carenza di posti letto; ecc.).

· la mancata previsione di un sistema di gestione del rischio.

· superficialità nella fase precedente alla somministrazione di prestazioni e trascuratezza nella informazione al paziente.
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I settori più esposti al rischio di malasanità sono i seguenti:

Anestesia

·
Decesso nel corso di anestesia negli interventi.
· Lesioni durante le intubazioni oro-tracheali.

Chirurgia generale

 
· Aderenze post-operatorie.
· Clips mal posizionate.
· Emboli, tromboembolie per mancata terapia anticoagulante.
· Errata esecuzione di interventi chirurgici.
· Errato approccio terapeutico alla patologia con esecuzioni di interventi non necessari alla risoluzione del problema.
· Garze e ferri chirurgici dimenticati in corpo dopo gli interventi.
· Infezioni post-operatorie.
· Lesioni di nervi, vasi, organi adiacenti, durante interventi chirurgici.
· Mancata diagnosi di patologie.
· Mancata informazione o mancata acquisizione del consenso informato.
· Mancata risoluzione del problema per il quale è stato programmato l’intervento.
· Rottura di denti o protesi durante l'intubazione.
· Scarsa assistenza nel post-operatorio.
· Suture (abnormi, tolte troppo precocemente).

 
Chirurgia estetica
 
· Aumento labbra: Eccesso di volume, errore di proiezione, asimmetria.
· Blefaroplastica: asimmetria, correzione eccessiva o insufficiente o cicatrici troppo evidenti.
· Lifting: cicatrici grossolane, eccessiva o insufficiente tensione cutanea e presenza di asimmetrie.
· Liposcultura: avvallamenti, asimmetrie, caduta di tessuti (per l'eccessivo svuotamento) e buchi.
· Rinoplastica: piccolo avvallamento, irregolarità nella superficie o piccola asimmetria.
· Risultato difforme da quello prospettato.
· Trapianto capelli: attaccatura innaturale, trapianto cd. "a ciuffi di bambola", con reimpianto dei capelli a ciuffetti anziché singolarmente.

Ginecologia e ostetricia
 
· Danni alla madre durante il parto.
· Diagnosi errate per malattie ginecologiche.
· Distocia della spalla.
· Errate terapie per la cura della infertilità.
· Erronea diagnosi prenatale.
· Fratture della clavicola.
· Ipossia del bambino al momento del parto.
· Lesioni del plesso brachiale.
· Mancata effettuazione di manovre rianimatorie sul bambino.
· Mancata diagnosi di malformazioni fetali durante l'esecuzione di ecografie in epoca prenatale in tempo utile per effettuare l'interruzione di gravidanza.
· Mancata diagnosi di tumori dell'apparato genitale femminile.
· Omessa Diagnosi di malformazione del feto, con conseguente nascita indesiderata.
· Perdita del feto per amniocentesi o villocentesi.
· Prescrizione di terapie senza adeguati controlli.
· Ritardo nell'esecuzione di parto cesareo.
· Ritardo nell'espletamento del parto con morte del neonato.
· Uso di ventosa e di forcipe e relative lesioni.

Oculistica
· Infezioni durante l'esecuzione di interventi.
· Errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia.
· Errata esecuzione di iniezioni intravitreali.
· Omessa prescrizione di controlli in fase post-operatoria.

Odontoiatria
· Frattura delle radici per perni moncone mal eseguiti.
· Infezioni a seguito di cure canalari (devitalizzazione).
· Infiltrazioni cariose e problemi gengivali per errata esecuzione di corone in ceramica.
· Mancata esecuzione di esami preliminari.
· Recidive cariose o infiammazioni per errate otturazioni.

Oncologia
· Interventi eccessivamente demolitivi rispetto alla diagnosi.
· Interventi incompleti, che rendono necessari nuovi interventi chirurgici.
· Perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza per omessa o ritardata diagnosi.
· Prescrizione di accertamenti non idonei.
· Radio e chemioterapia effettuata con ritardo o in dosi non adatte.
· Ritardo nella diagnosi o nell'esecuzione delle terapie di trattamento.

Ortopedia
 
· Errata esecuzione di interventi chirurgici per la sintesi delle fratture.
· Infezioni ed emorragie post-operatorie.
· Inserimento di protesi di dimensioni errate.
· Lesioni alle terminazioni nervose o al nervo motorio durante le operazioni all'ernia del disco.
· Lesioni al midollo spinale dovute alla non immobilizzazione della colonna vertebrale dopo una caduta.
· Mancata esecuzione di indagini o esami preliminari.
· Mancato recupero della gamba per un intervento errato sui legamenti.
· Mancato riconoscimento di fratture.
· Presenza di infezioni nosocomiali dovute alla mancata sterilizzazione dei ferri di sala operatoria o scarsa igiene delle sale.








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